sabato 9 febbraio 2008

Servizio Clienti Telecom Italia

Il Servizio Clienti Telecom Italia mi ha inviato la seguente mail:


Gentile Cliente,

in aderenza agli indicatori di qualita' previsti dalla delibera n.131/06/CSP dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, le riportiamo di seguito gli obiettivi che Telecom Italia si e' prefissata per il corrente anno in relazione ai servizi di accesso ad Internet.
Indicatore Misura Obiettivo 2008
Tempo di attivazione dei servizi di acceso ad Internet a banda larga Attivazioni del servizio di accesso ad internet a banda larga su linee telefoniche attive
Percentile 95% del tempo di fornitura 40 giorni
Percentile 99% del tempo di fornitura 75 giorni
Percentuale degli ordini validi completati entro la data concordata con il cliente 88%
Tempo medio di fornitura 13 giorni
Attivazioni del servizio di accesso ad internet a banda larga su nuove linee telefoniche, su linee telefoniche traslocate,
su linee telefoniche trasformate da ISDN a RTG e su linee telefoniche provenienti da altro operatore
Percentile 95% del tempo di fornitura 55 giorni
Percentile 99% del tempo di fornitura 83 giorni
Percentuale degli ordini validi completati entro la data concordata con il cliente 84%
Tempo medio di fornitura 21 giorni
Tasso di malfunzionamento dei servizi di accesso ad Internet a banda larga Rapporto tra il numero di segnalazioni di malfunzionamenti effettivi e il numero medio di linee d'accesso a banda larga 28%

Tempo di riparazione dei malfunzionamenti relativi a servizi di accesso ad Internet a banda larga

Percentile 80% del tempo di riparazione dei malfunzionamenti 55 ore
Percentile 95% del tempo di riparazione dei malfunzionamenti 147 ore
Percentuale delle riparazioni dei malfunzionamenti completate entro il tempo massimo contrattualmente previsto 86%
Tempo medio di riparazione 35 ore

Tempi di risposta alle chiamate ai servizi di assistenza clienti

Tempo minimo di navigazione su IVR per accedere alla scelta ''operatore'' 110 secondi
Tempo medio di risposta dell'operatore alle chiamate entranti 110 secondi
Percentuale di chiamate entranti in cui il tempo di risposta dell'operatore e' inferiore a 20 secondi 30%

Addebiti contestati

Rapporto tra il numero dei reclami su addebiti in fattura relativi a tutti i servizi di accesso ad internet (ricevuti nel periodo di rilevazione) e il numero totale di fatture emesse nello stesso periodo 1,5%


Riguardo al servizio offerto queste non sono cifre confortabili. Sarebbe invece utile confrontarle con altri provider di telefonia!

sabato 2 febbraio 2008

Lo Statuto della Regione Siciliana e la Legge Bosetti & Gatti

Ecco alcune note sul caso delle dimissioni prima e sospensione governativa poi dell'ex Presidente della Regione Siciliana Totò Cuffaro (detto Vasa Vasa).
Secondo alcuni giuristi, lo Statuto della Regione Siciliana e la "legge Bosetti & Gatti" sono contrastanti.
Ecco il testo degli articoli 25, 26, 27 dello Statuto:

ARTICOLO 25
  1. L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:
  • a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;
  • b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente Statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.

ARTICOLO 26
  1. L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale.
ARTICOLO 27
  1. Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli artt. 25 e 26 e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale.
Ecco invece il testo dell'articolo 15 della legge n.55 del 19 marzo 1990 detta anche "legge Bosetti & Gatti":

art. 15
(articolo abrogato, salvo per quanto riguarda gli amministratori delle A.S.L. e delle aziende ospedaliere e i consiglieri regionali, dall'articolo 274 del decreto legislativo n. 267 del 2000)

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) (abrogata)
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, legge n. 475 del 1999)

1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
(comma così sostituito dall'articolo 1, comma 2, legge n. 475 del 1999)

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

OMISSIS

Sembra che la legge 55 sia in contrasto con lo Statuto che è di carattere Costituzionale. Il governo prodi ha emanato una nota di chiarimento del decreto di "accertamento della sospensione" a Salvatore Cuffaro, Presidente della Regione Siciliana. In tale nota si giustifica il decreto come adempimento della legge Bosetti & Gatti. Secondo qualche giurista, il governo prodi non avrebbe potuto sospendere nessun Presidente di Regione, nemmeno di una Regione a Statuto Ordinario. Gli Indipendentisti Siciliani, dichiaratamente anti Cuffaro, dichiarano che questo è l'ennesimo tentativo di calpestamento dello Statuto Regionale Siciliano e quindi della Costituzione Italiana.
Link di approfondimento:
Legge Bosetti & Gatti
Chiarimento del governo prodi sul decreto di sospensione
Lo Statuto della Regione Siciliana

Totò Cuffaro e lo Statuto Siciliano

Ogni tanto visito i siti che ho tra i "preferiti". Tra questi siti web c'è quello del FNS (Fronte Nazionale Siciliano). Riguardo la condanna di Totò Cuffaro, detto Vasa Vasa, il Segretario del FNS, Giuseppe Scianò, scrive quanto segue. Riporto solo la parte iniziale dello scritto:

Comunicato del 31 Gennaio 2008

CASO CUFFARO. NON SI PUO’ APPROFITTARNE PER CALPESTARE LO STATUTO SICILIANO.

In ordine alle notizie e alle polemiche sull’ avvenuta firma del Decreto di DESTITUZIONE da parte del Capo del Governo Italiano, PRODI, nei confronti dell’Ex Presidente della Regione Siciliana, Salvatore CUFFARO, gli Indipendentisti di lu Frunti Nazziunali Sicilianu- Fronte Nazionale Siciliano ,che peraltro ne avevano già chiesto le dimissioni , – ritengono doveroso ribadire che , - anche a prescindere dallo stesso Caso Cuffaro, - a norma dello Statuto Siciliano e ,quindi , della Costituzione Italiana, la competenza in materia è dell’ALTA CORTE PER LA REGIONE SICILIANA. Ciò in forza degli articoli 25,26 e 27 dello stesso Statuto. Va pure puntualizzato che una eventuale esecuzione del provvedimento del Governo Centrale costituirebbe pure una ulteriore violazione del PACTUM del 1946, che è alla base della “Specialità” dello Statuto suddetto.
...
Secondo Scianò il Capo del Governo Italiano non avrebbe potuto destituire per decreto il Presidente della Regione Sicilia.