sabato 2 febbraio 2008

Lo Statuto della Regione Siciliana e la Legge Bosetti & Gatti

Ecco alcune note sul caso delle dimissioni prima e sospensione governativa poi dell'ex Presidente della Regione Siciliana Totò Cuffaro (detto Vasa Vasa).
Secondo alcuni giuristi, lo Statuto della Regione Siciliana e la "legge Bosetti & Gatti" sono contrastanti.
Ecco il testo degli articoli 25, 26, 27 dello Statuto:

ARTICOLO 25
  1. L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:
  • a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;
  • b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente Statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.

ARTICOLO 26
  1. L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale.
ARTICOLO 27
  1. Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli artt. 25 e 26 e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale.
Ecco invece il testo dell'articolo 15 della legge n.55 del 19 marzo 1990 detta anche "legge Bosetti & Gatti":

art. 15
(articolo abrogato, salvo per quanto riguarda gli amministratori delle A.S.L. e delle aziende ospedaliere e i consiglieri regionali, dall'articolo 274 del decreto legislativo n. 267 del 2000)

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) (abrogata)
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, legge n. 475 del 1999)

1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
(comma così sostituito dall'articolo 1, comma 2, legge n. 475 del 1999)

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

OMISSIS

Sembra che la legge 55 sia in contrasto con lo Statuto che è di carattere Costituzionale. Il governo prodi ha emanato una nota di chiarimento del decreto di "accertamento della sospensione" a Salvatore Cuffaro, Presidente della Regione Siciliana. In tale nota si giustifica il decreto come adempimento della legge Bosetti & Gatti. Secondo qualche giurista, il governo prodi non avrebbe potuto sospendere nessun Presidente di Regione, nemmeno di una Regione a Statuto Ordinario. Gli Indipendentisti Siciliani, dichiaratamente anti Cuffaro, dichiarano che questo è l'ennesimo tentativo di calpestamento dello Statuto Regionale Siciliano e quindi della Costituzione Italiana.
Link di approfondimento:
Legge Bosetti & Gatti
Chiarimento del governo prodi sul decreto di sospensione
Lo Statuto della Regione Siciliana

2 commenti:

Anonimo ha detto...

good start

Anonimo ha detto...

leggere l'intero blog, pretty good